I titoli edilizi intervenuti nel tempo sono:
Licenza Edilizia: dal 1942 con la Legge 1150 (17 agosto 1942) di cui all’art. 31 comma 1 si introduce in via generale la necessita’ della licenza edilizia per le nuove costruzioni o ampliamenti o modifiche di quelle esistenti comprese nei centri
abitati e nei Comuni dotati di piano regolatore. Tuttavia se l’obbligo della licenza fu introdotto dal 1942 si deve considerare che vi erano Comuni dotati di regolamenti edilizi precedenti che già subordinavano l’edificazione alla licenza. Con la
legge 6 agosto 1967, n. 765 con decorrenza dal 1 settembre 1967 venne esteso a tutto il territorio comunale e quindi anche alle zone agricole in precedenza escluse, l'obbligo della licenza edilizia (quindi nel centro abitato e fuori). Dall’analisi
delle Leggi del 1942 e del 1967 si evince che gli immobili costruiti senza licenza in data antecedente al 1942 sia dentro che fuori del centro urbano sono da considerarsi comunque regolari dal punto di vista urbanistico. Per immobili prima del 1942
si puo considerare come legittimità urbanistica quella desunta dalla planimetria catastale d'impianto del 1939-1940
Concessione Edilizia Onerosa: dal 1977 con la Legge 10 (27 gennaio 1977) viene istituita la concessione edilizia che sostituisce a titolo oneroso la licenza edilizia
Autorizzazione edilizia (gratuita): dal 1978 con la Legge 5 agosto 1978 n. 457 per interventi di manutenzione straordinaria e restauro
Permesso di Costruire: dal 2003 con il testo unico DPR 380/2001 (6 GIUGNO 2001 - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 in vigore dal 30.06.2003) sopprime i titoli precedenti
Dia – denuncia inizio attivita’ ex art. 22 - 23 (L) testo unico DPR 380/2001 (6 GIUGNO 2001 - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 in vigore dal 30.06.2003) per opere non riconducibili ad attivita’ libera o permesso di costruire da presentarsi almeno
30 gg prima dell’inizio dei lavori che possono partire se entro tale periodo dalla presentazione dell’istanza non vi e’ alcuna obiezione comunale (silenzio assenso). Procedura soppressa dall’ 11.12. 2016
Superdia come alternativa al permesso di costruire per gli interventi di cui all’articolo 22, comma 3, del Testo Unico DPR 380/2001 o per quelli previsti da leggi regionali. Procedura soppressa con Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222
in vigore dall’11.12. 2016
Scia di cui alla legge n. 122 del 2010, recante conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78/2010 di cui l’articolo 49, comma 4-bis con riformula dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con SCIA in luogo di DIA. L’attivita’ puo’ essere
iniziata dal giorno di presentazione e il Comune puo’ eccepire entro 60gg poi ridotti a 30 con il D.L. n. 70/2011 n. 70 convertito con Legge n. 106/2011. Per intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo vi e’l'obbligo di acquisizione ed allegazione
alla SCIA dell’atto di assenso dell'ente preposto (la Soprintendenza).
Cil – La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) è una procedura introdotta dalla legge n. 73 del 2010 art. 5 per la semplificazione degli interventi relativi alle opere temporanee entro 90 gg o istallazione di pannelli solari e fotovoltaici
al di fuori delle zone A, oppure opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta. Procedura soppressa con Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 in vigore dall’11.12. 2016, con un residuo che riguarda opere
per esigenze temporanee
Cila – comunicazione asseverata inizio lavori è una procedura introdotta dalla legge n. 73 del 2010 art. 5 per realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria come l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, comunque
senza intervenire sulle parti strutturali dell'edificio unitamente alla asseverazione da parte di un tecnico professionista. Consente l’inizio immediato dei lavori. A seguito della Legge 11.11.2014 n.164 sono ricompresi nella manutenzione straordinaria
anche il frazionamento e l’accorpamento di uiu immobiliari. Dal 11.12.2016 gli interventi rientranti nella procedura si evincono per via residuale da quelli elencati all’art. 6 del DPR 380/2001 per Attivita’ libera, all’ art. 10 del D.P.R. 380/2001
per il Permesso di costruire e all’art. 22 del dpr 380/2001 per la segnalazione certificata di inizio attivita’ (Scia)
Segnalazione Certificata D’inizio Attivita’ in alternativa al Permesso di costruire – super scia di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 in vigore dall’11.12. 2016,sostituisce di fatto la superdia senza appartare modifiche sostanziali
al procedimento del titolo edilizio. Si presenta almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori
Ricapitolando dopo l’ 11.12.2106 abbiamo questi titoli edilizi:
- ATTIVITA’ LIBERA (art.6 (L) DPR 380/2001 e s.m.i.)
- PERMESSO DI COSTRUIRE (art.10 (L) DPR 380/2001 e s.m.i.)
- SCIA – segnalazione certificata inizio attivita’ (art. 22 (L) - DPR 380/2001 e s.m.i. )
- SUPER SCIA (art. 23 DPR 380/2001 e s.m.i.)
- CILA – comunicazione inizio lavori asseverata (art. 6-bis. DPR 380/2001 e s.m.i.)
La tabella “A” del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 in vigore dall’11.12. 2016 elenca gli interventi edili e i relativi titoli abilitanti, se necessari.
Con il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 in vigore dall’11.12. 2016 il certificato di agibilità viene eliminato (il comune non dovrà più rilasciare l’atto) e viene sostituito dalla segnalazione certificata d’agibilità presentata dal titolare
con una serie di documenti unitamente alla asseverazione del direttore dei lavori.