Una branca dell'agrimensura è quella denominata dai Romani "terminatio" dal cui nome ancor'oggi si ha la "terminazione", ossia un complesso di nozioni e pratiche inerenti alla definizione e fissazione dei limiti delle proprietà fondiarie. È opinione diffusa
che la sacralità della pietra di confine, presso i Romani "terminus" sia da riferire ad un'influsso degli Etruschi per i quali è probabile che le operazioni di misurazione fossero riservate alla casta sacerdotale. Terminus infatti non è solamente il vocabolo
tecnico per la pietra di confine ma anche il nome del dio Termine custode e garante della sua inamovibilità. Nonostante la sacralità dell'idea originaria comunque è presumibile che di fatto sia Etruschi che Romani riservassero alla questione una applicazione
profana e più che altro pratica.
Ai giorni nostri la corretta determinazione dei confini a volte è sottovalutata dal punto di vista delle procedure quando invece sono richieste al tecnico conoscenza di diritto civile, approfondite nozioni di cartografia e topografia catastale e l'utilizzo
della moderna tecnologia per supportarne con anche con precisi calcoli matematici il responso. Possiamo ritenere infatti che ogni linea di mappa catastale sia definita dalle coordinate dei punti che la identificano rispetto al generale contesto cartografico
in cui si opera. Quindi alla fine partendo da una preliminare indagine con lo scalimetro arriveremo comunque ad una questione numerica per risolvere quello che di fatto è un problema matematico.
Scopo principale dei calcoli è la determinazione delle discordanze nella reciproca posizione dei punti considerati, e quindi la relativa valutazione degli scarti e del peso metrico. Quando si ricorre alla mappa catastale come mezzo di prova (art. 950
c.c.) si deve scegliere quale mappa utilizzare escludendo l'uso di estratti da fotocopia. Per eccellenza la mappa fondamentale è l'originale d'impianto del Catasto Terreni e si ricorrerà alle atre mappe solo quando la linea di confine è stata creata
dopo l'impianto e quando non è possibile disporre del frazionamento che l'ha generata. Si deve fare attenzione anche quando ci si basa sul frazionamento come documento probatorio. Infatti le misure citate potrebbero non essere più riscontrabili sul
posto, oppure potrebbero essere state desunte parzialmente dalla mappa, oppure ancora potrebbero essere il frutto di qualche compromesso tecnico derivante dalle procedure di misurazione. Prima della Legge 1.10.1969 n. 679 il frazionamento poteva essere
approvato anche dopo la data della stipula notarile e prima del DPR n. 650 del 26.10.1972 il tipo di frazionamento era solo un allegato alla voltura e non obbligatoriamente all'atto norarile assumendo solo importanza catastale e cartografica.
Comunque anche se il tipo di frazionamento è lacunoso e presenta incongruenze tecniche ha quasi sempre la meglio sulla mappa (S.Cass. n. 3222 del 16.5.81).
La circolare 2/88 e il Catasto numerico non hanno portato modificazioni sotto l'aspetto probatorio e quindi le relative riconfinazioni derivano dall'analisi delle misure topo metriche e dall'utilizzo delle coordinate dei punti di riferimento.